I contribuenti che sono risultati “affidabili” nel 2018 e, che quindi hanno ottenuto un “voto” Isa almeno pari a 8, possono evitare di apporre il visto di conformità o prestare una garanzia in relazione al credito annuale iva 2019 e a quelli trimestrali del 2020, sempre che le compensazioni e le richieste di rimborso siano inferiori a 50.000 euro.
Considerata l’evidente impossibilità di correlare i benefici per il 2018 ai livelli di affidabilità fiscale per il medesimo periodo (a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione di dichiarazione annuale Iva, modelli TR e dichiarazione dei redditi), è stato stabilito che il contribuente “virtuoso” nel 2018 possa godere dei benefici in relazione al credito annuale maturato nel 2019 e a quelli trimestrali maturati nel 2020.
Il contribuente affidabile nel 2018 ha quindi a disposizione due plafond (di 50mila euro ciascuno) per compensazioni e rimborsi. Ad esempio, se la dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 evidenzia un credito pari a 90mila, di cui 45mila chiesti a rimborso e 45mila in compensazione, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
Tuttavia, ciascuna soglia si riferisce agli utilizzi effettuati nell’anno, anche se la disciplina di riferimento prevede che i limiti per l’apposizione del visto di conformità o la prestazione della garanzia si riferiscano a ciascun periodo d’imposta. Pertanto, le compensazioni e le richieste di rimborso che comportassero il superamento della soglia saranno condizionate agli adempimenti ordinari.