Sotto il profilo Iva le prestazioni di pulizia su edifici realizzate in favore di operatori economici o soggetti ad essi assimilati sono assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, in base alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, del Dpr 633/1972.
Inoltre, in base alla circolare 14/E/2015, devono essere emesse fatture in reverse charge per le prestazioni di pulizia che rientrano nel codice 81.21.00 (Pulizia generale di edifici, non specializzata) e nel codice 81.22.02 (Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali).
Si pongono dubbi sulla fatturazione delle prestazioni di sanificazione che, in base regolamento ministeriale 274 del 7.7.1997, riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Appare, dunque, evidente che la sanificazione si presenta come un’attività più complessa rispetto alla semplice attività di pulizia e per tale ragione pare plausibile pensare che le prestazioni di sanificazione dovrebbero essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.