Per beneficiare della sospensione delle ritenute o per i versamenti, a seguito dell’emergenza “coronavirus”, il riferimento è ai ricavi o compensi del 2019, senza considerare gli eventuali maggiori componenti positivi che si dichiareranno per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
La sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali si applica anche alle amministrazioni locali. Inoltre, con le eccezioni previste per i contribuenti della cosiddetta “zona rossa”, per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (Isi) si applica il solo rinvio al 20.03.2020 (circolare n. 8/E/2020).