Esercenti attività d’impresa (comprese le imprese agricole), artisti e professionisti sono i primi interessati alla sospensione dei termini di pagamento dei tributi e contributi.
Sotto il profilo soggettivo, il D.L. 23/2020 estende la sospensione dei termini anche agli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono un’attività istituzionale di interesse generale.
Le imprese ed i professionisti devono verificare l’andamento del fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, per rinviare i versamenti di aprile e maggio.
I contribuenti trimestrali per rinviare a giugno il versamento iva del primo trimestre 2020, che scade a maggio, devono verificare il minor fatturato di aprile 2020 in confronto ad aprile 2019.
Il trittico effettuazione-fatturazione-liquidazione dell’iva ha un’eccezione per i contribuenti che hanno optato per l’iva per cassa. Anche questi soggetti pare (se non altro per semplicità) debbano fare
riferimento alla data della fattura e cioè al mese di effettuazione dell’operazione, mese in cui le fatture vengono registrate e l’iva viene indicata nella liquidazione periodica, ancorché la stessa sia temporaneamente sottratta dall’iva da versare in attesa dell’incasso.
I privati sono in attesa della sospensione dei termini del mese di giugno quando scadrà, ad esempio, la prima rata dell’Imu.