L’art. 1, cc. 166-173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) ripropone il contenuto dell’art. 9 del D.L. 119/2018, limitandosi a modificare il termine entro cui le violazioni devono essere state commesse per poter fruire della sanatoria (termine altrimenti fissato al 31.10.2022).
Tutto il resto rimane invariato, conseguentemente si ritiene che possano essere validi molti degli spunti ricavabili dal provvedimento 15.03.2019 n. 62274 e dalla circolare n. 11/E/2019, precedentemente emessi dell’Agenzia delle Entrate.
La violazione formale da sanare non è di agevole individuazione. Tuttavia, la circolare n. 11/E/2019 contiene un elenco delle violazioni sanabili e delle violazioni non sanabili (tra cui: il visto di conformità
irregolare; le omesse dichiarazioni di redditi, Iva e Irap; le mancate emissioni di fatture, ricevute e scontrini che hanno inciso sulla determinazione del tributo).
Il costo per accedere al nuovo condono formale è pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta, comprendendo ogni comparto impositivo del periodo. È possibile sanare anche singoli periodi d’imposta.
Per perfezionare la procedura, occorre procedere anche alla rimozione delle violazioni commesse.