L’utilizzo di beni strumentali del committente non fa scattare la norma sul controllo delle ritenute se si tratta di beni che non qualificano il servizio reso dall’appaltatore. È questo il principio che si trae da un passaggio della circolare 1/E/2020, anche se sarebbe opportuno che l’Agenzia lo esplicitasse ulteriormente. Dovrebbe, ad esempio, non essere rilevante l’impiego quali beni strumentali dei locali del committente ove il servizio viene reso ovvero di scaffalature e attrezzature in cui si movimenta o si lavora la merce.
A ridosso della prima scadenza (24.02.2020, 5° giorno lavorativo successivo al 17), entro cui le imprese appaltatrici devono consegnare ai committenti, in mancanza di Durf, la documentazione delle retribuzioni pagate e delle ritenute effettuate a gennaio, sono ancora molti gli interrogativi che riguardano l’esistenza dei diversi requisiti previsti dall’articolo 4 del Dl 124/2019.
La norma stabilisce 4 condizioni che devono essere congiuntamente verificate affinché si applichi l’obbligo dei committenti di richiedere e verificare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuato dalle imprese a cui è stata affidata l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio.
- Il rapporto deve avere un corrispettivo complessivo che supera 200.000 euro nell’anno solare.
- Deve trattarsi di servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera;
- le attività del prestatore devono essere svolte in una delle sedi in cui opera il committente;
- il prestatore deve utilizzare beni strumentali posseduti o comunque riconducibili al committente.
Mancando anche una sola delle 4 condizioni, la disposizione non troverà applicazione.
Ritenute sulle retribuzioni maturate a dicembre 2019 fuori dalla normativa sugli appalti anche se pagate dopo il 12.01.2020. Nelle risposte date a Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in generale, non sono interessate dai controlli previsti dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019, le ritenute effettuate su retribuzioni maturate a dicembre 2019 che sono pagate nel mese di gennaio 2020.Nella risposta di Telefisco è stato valorizzato, in particolare, per stabilire l’effettiva decorrenza della norma, il momento di maturazione degli emolumenti (prima o dopo il 1.01.2020).