Le nuove regole riguardano i sostituti di imposta (imprese residenti, ma anche enti pubblici e privati) che hanno affidato a terzi i servizi più diversi (pulizie, portierato, manutenzioni periodiche, servizi di facchinaggio e logistica, fino a fasi di lavorazioni interne svolte da personale di coop o società terze).
Deve trattarsi di prestazioni eseguite con prevalente impiego di manodopera, rese presso un luogo di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo; il corrispettivo del contratto deve superare su base annua l’importo di 200.000 euro.
La normativa presenta ancora criticità irrisolte: la selezione dei rapporti da monitorare, sulla base della contemporanea sussistenza dei quattro requisiti, è fonte di notevoli incertezze applicative. Non è chiaro, inoltre, come calcolare gli importi, da confrontare con i 200.000 euro, per i contratti a cavallo, per quelli di durata infrannuale o per i servizi con compenso a risultato per i quali il superamento o meno della soglia è noto a fine anno.
Da chiarire, inoltre, come determinare la prevalenza della manodopera quando il prestatore include nel prezzo anche propri beni strumentali, materie prime o know how.