I pignoramenti delle quote stipendiali riprendono dal 1.07.2021.
Il pagamento delle somme sospese a partire dall’8.03.2020 dovute all’agente della riscossione, invece, potrà essere effettuato entro il 2.08.2021.
Lo stralcio delle partite non superiori a 5.000 euro sarà attivo una
volta emanato il decreto attuativo del MEF. Fino ad allora sono comunque bloccate tutte le azioni di recupero coattivo relative a tali affidamenti. Sono alcune delle considerazioni che possono trarsi dal vademecum e dalle Faq di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) diramati il 29.05.2021, con gli aggiornamenti del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).
Per effetto dell’art. 9 D.L. 73/2021 la sospensione delle attività di riscossione è stata estesa fino al 30.06.2021, così come i pagamenti delle rate delle dilazioni con l’agente della riscossione. Gli importi sospesi dovrebbero essere versati in un’unica soluzione entro il 31.07.2021. Nelle note esplicative dell’Ader si ricorda che i debitori che non hanno dilazioni in corso all’8.03.2020 possono comunque rateizzare le somme dovute. A tale riguardo, si evidenzia che, in presenza di debiti già dilazionati e scaduti prima di tal data, si può sempre proporre una nuova domanda di rateazione, entro il 31.12.2021, senza dover pagare le rate scadute come condizione di accesso al piano di rientro.
Sempre con riferimento a domande di dilazione inviate entro il 2021, si rileva che la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 10 rate non pagate (che torneranno 5 rate a partire dalle domande inviate dal 2022) e che l’importo entro il quale non occorre comprovare lo stato di difficoltà è aumentato da 60.000 a 100.000 euro.
Fino al termine della moratoria sono inibite tutte le operazioni di recupero coattivo, incluse le misure cautelari (fermi e ipoteche) e la notifica delle cartelle di pagamento. A partire dal 1.07.2021 riprendono i
pignoramenti delle quote stipendiali, sospesi dal 19.05.2020.
L’Ader segnala, altresì, la sanatoria delle partite di valore inferiore a 5.000 euro, relativa ad affidamenti effettuati dal 2000 al 2010 (art. 4 D.L. 41/2021). In proposito, si conferma che l’efficacia della cancellazione del carico a ruolo è differita all’emanazione di un apposito decreto delle Finanze, prevista per il 21.06.2021: occorre, infatti, incrociare i dati reddituali dei debitori che devono aver dichiarato un
reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30.000 euro. Fino a tale data sono sospese tutte le azioni di recupero delle partite in questione, a prescindere dal reddito del debitore. Al riguardo, la tempestiva adozione del decreto attuativo è necessaria per rideterminare gli importi della rottamazione ter, in scadenza al 2.08.2021 (con una tolleranza di 5 giorni di ritardo). Entro tale termine, infatti, devono essere pagate tutte le rate della definizione agevolata originariamente in scadenza nel 2020.
Senonché, l’eliminazione delle partite disposta dal Decreto Sostegni opera anche con riferimento a quelle contenute nelle istanze di rottamazione ter. Da qui, l’esigenza di conoscere per tempo l’entità
dell’importo effettivo da pagare.