Ripianamento perdite 2020 dal quinto esercizio successivo

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 266, L. 178/2020) prevede che le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sempre che, nel frattempo, la situazione patrimoniale della società non sia tornata entro i limiti di legge).
In pratica, il provvedimento interviene sull’art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite “sopra soglia codicistica” emerse nel 2020.