L’art. 1, cc. 174 e seguenti L. 197/2022 regolano l’istituto del ravvedimento speciale.
Le violazioni che possono essere sanate sono quelle, in generale, legate alle dichiarazioni dei periodi di imposta ancora accertabili.
Una questione è legata all’alternatività del ravvedimento speciale con altri istituti previsti dalla manovra.
La norma parla, infatti, di violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi 153–159 e 166–173. Si tratta della definizione degli avvisi bonari da liquidazione delle dichiarazioni con sanzioni nella misura
del 3% e della sanatoria per le irregolarità formali. Limitando l’analisi alla prima fattispecie, vi sono due tesi che possono rilevare nel rapporto tra le diverse sanatorie:
- la prima porterebbe alla conclusione che, nell’ambito del ravvedimento speciale, non siano sanabili le violazioni legate, ad esempio agli omessi versamenti in quanto astrattamente definibili con altra previsione della L. 197/2022;
- la seconda, invece, privilegerebbe l’aspetto sostanziale nel momento in cui il concetto di violazione definibile deve essere inteso come effettivamente definibile e, dunque, come violazione già rilevata attraverso la notifica di un atto che rientra in altra previsione della legge di Bilancio 2023.