In materia di prova delle cessioni intracomunitarie, la circolare 12/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che le attuali presunzioni ex art. 45-bis, reg. 282/2011 Ue, si applicano anche alle operazioni precedenti al 1.01.2020, a condizione che il corredo documentale disponibile sia integralmente coincidente con le nuove disposizioni.
La risposta 3.09.2020, n. 305, ribadisce che l’Amministrazione Finanziaria valuterà caso per caso l’idoneità probatoria di tali documenti.
Quando il trasporto/spedizione è eseguito dal cedente o dal cessionario con mezzi propri, senza intervento di un vettore o spedizioniere, la prova della movimentazione potrebbe venire da una dichiarazione del cessionario, cui aggiungere l’ulteriore documentazione prevista dalla norma.
I problemi sul possesso della idonea documentazione si dovrebbero porre in tutti i casi in cui sia necessario fornire prova dello spostamento dei beni in altro Stato Ue. È il caso, fra l’altro, dei “trasferimenti a se stessi” o per esigenze dell’impresa di cui all’articolo 17, direttiva 2006/112, che rappresentano cessioni intracomunitarie assimilate.