La legge 30.12.2021, n. 178 prevede molte novità in materia di lavoro, professioni e bonus.
Si sintetizzano alcune fra le principali.
- Diventa strutturale l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro annui, inizialmente introdotta solo per il 2° semestre 2020.
- Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito dalla legge n. 160/2019. L’art. 1, c. 7 aggiunge 3.012,1 milioni di euro ai 1.044 già previsti con la legge
160/2019. Inoltre, in base al c. 2, dal 2022 devono essere destinati a tale finalità tra i 5 e i 6 miliardi, attingendo a un fondo di nuova istituzione finalizzato alla riforma del sistema fiscale. In tal modo si mette a disposizione la provvista necessaria per il decollo dell’assegno unico e universale per le famiglie. - Si introduce l’Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (commi 386-400), a titolo di supporto economico per i liberi professionisti con
partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps. L’erogazione prevede la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale monitorati dall’Anpal e individuati con criteri e modalità di definizione e di finanziamento da stabilire con decreto interministeriale. L’indennità sarà erogata per 6 mesi dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da presentare telematicamente all’Inps entro il 31.10 di ciascun anno del triennio 2021-2023, autocertificando i redditi prodotti per gli anni d’interesse. I dati identificativi dei richiedenti saranno
inviati dall’Istituto alle Entrate per la verifica dei requisiti. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito e può essere richiesta sola una volta nel triennio, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato entro un limite massimo e minimo fissato, rispettivamente, in 800 e 250 euro mensile. Non dà titolo alla contribuzione figurativa. L’indennità non potrà essere utilizzata come ammortizzatore a seguito di cessazione dell’attività, poiché la chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la cessazione dello stesso e l’obbligo di restituzione. - L’aliquota Iva sull’asporto di cibi è ridotta al 10% (c. 40).
- Il c. 710 rafforza il presidio sulla corretta applicazione dell’Iva sul noleggio a lungo termine delle imbarcazioni da diporto. Ai fini dell’assoggettamento all’imposta della sola quota di servizio utilizzata
nell’Unione Europea, l’utilizzatore dovrà farne richiesta mediante dichiarazione da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà un protocollo di ricezione che il fornitore dovrà riportare nelle fatture. - Contributo fino al 50% sotto forma di credito di imposta utilizzabile in 3 anni, a partire dall’anno in cui l’impresa ha ultimato i lavori per i beni 4.0, mentre il tempo per l’utilizzo del bonus si riduce a un anno per i beni ordinari.