L’emissione di una fattura con una descrizione eccessivamente generica può comportare la perdita della deducibilità di un costo o della detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto.
Tuttavia, come affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 1468/2020, l’Amministrazione Finanziaria deve tenere conto anche delle
informazioni complementari fornite dal soggetto passivo in caso di accertamento. Di conseguenza, è necessario conservare tutta la documentazione a corredo della spesa sostenuta.
È il caso, ad esempio, per le fatture che permettono di beneficiare del credito d’imposta che ha sostituito l’agevolazione del super e iper ammortamento: la fattura dovrebbe contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di Bilancio 2020, pena il disconoscimento del credito d’imposta. Tuttavia, nei settori dove le vendite sono costituite in larghissima parte da cespiti meritevoli del bonus, i produttori stanno riportando in tutte le fatture l’indicazione “bene potenzialmente agevolabile ai sensi dell’art. 1, c. 184 e seguenti della legge 160/2019”. Di conseguenza, l’eventuale omissione dell’indicazione in fattura potrebbe comportare la sola sanzione formale e non il mancato diritto a fruire del credito d’imposta.