La Guardia di Finanza, in occasione di Telefisco 2020, ha affermato che i contribuenti, a richiesta dei verificatori, devono rendere disponibile i documenti informatici (esempio: e-fatture) in forma cartacea nella sede del contribuente, ovvero nel luogo di conservazione delle scritture contabili.
Più in particolare, secondo la Guardia di Finanza, nonostante i file Xml delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, nelle more di definire, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le misure di sicurezza, il contribuente a richiesta dei verificatori, dovrà rendere disponibile il documento informatico su supporto cartaceo o informatico, presso la sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.
La risposta suscita qualche perplessità in quanto lo statuto del contribuente prevede che non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Tuttavia la presa di posizione non desta meraviglia in quanto analoga situazione si presenta spesso, in sede di accesso, con riferimento alle dichiarazioni fiscali, che sono richieste in forma cartacea dei verificatori, comprese le ricevute di presentazione, pur essendo già a disposizione dell’amministrazione finanziaria.