L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53 del 22.09.2020, ha precisato che le imprese che utilizzano split payment e reverse charge avranno meno problemi a rispettare i parametri di regolarità fiscale per il rilascio del Durf: potranno, infatti, considerare l’Iva teorica, cioè quella della quale sono debitori anche se, materialmente, non la versano.
In particolare, per il calcolo della soglia del 10%, tra i versamenti deve “essere considerata anche l’Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla pubblica amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment”.