Dall’art. 119, cc. 9, lett. b) e 10 D.L. 34/2020 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 emerge che la detrazione maggiorata del 110% è applicabile agli interventi eseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività d’impresa o di arti e professioni. La stessa tipologia di contribuente può beneficiare delle detrazioni per gli interventi trainanti, come cappotto e sostituzione di impianti di climatizzazione, su un numero massimo di 2 unità, con caratteristiche non di lusso, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi su parti comuni, a prescindere dal numero di unità che concorrono alla ripartizione.