Il Decreto Sostegni-bis prevede la riproposizione del contributo a fondo
perduto, che si può suddividere in 4 tipologie.
Fondo perduto automatico. Gli aiuti “automatici” sono previsti per quanti hanno (o avranno) ricevuto i contributi del decreto Sostegni-1, i cui termini di richiesta scadono il 28.05.2021, e saranno anche dello stesso importo e nella stessa modalità prescelta (accredito su conto corrente o credito d’imposta).
Fondo perduto alternativo. È collegato a un calo di fatturato calcolato su un arco temporale differente: per accedere sarà necessario non aver superato i 10 milioni di euro di ricavi nel 2019 (il secondo anno precedente l’entrata in vigore della nuova misura) e aver registrato una
riduzione di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 rispetto a quello del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020.
Fondo perduto per nuovi beneficiari. È riservato a chi non ha beneficiato del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-1 (e di quello previsto dai cc. da 1 a 4 dell’art. 1 del Sostegni-bis). In questo caso si tratta dei soggetti che non presentavano un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi tra il 2020 e il 2019 ed erano rimasti fuori dal fondo perduto del Decreto Sostegni-1, ma che possono rientrare in gioco slittando di 3 mesi l’orizzonte temporale di riferimento (1.04.2020-31.03.2021 versus 1.04.2019-31.03.2020).
Fondo perduto a conguaglio. Terrà conto del peggioramento del risultato economico d’esercizio e dei ristori e sostegni già erogati nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, si segnalano criticità poiché la percentuale dovrà essere definita da un decreto Mef che potrà diventare operativo solo dopo aver incassato l’ok della Commissione Ue. Per questo contributo, la trasmissione dell’istanza sarà vincolata a un invio anticipato del modello Redditi, precisamente entro il 10.09.2021.