È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020) che prevede misure a supporto di imprese, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti, sotto forma di prestiti e garanzie statali. Il provvedimento, inoltre, prevede la proroga di adempimenti fiscali, amministrativi e processuali, sotto sinteticamente ricordati.
- Tutti i contribuenti. La mini-proroga di 4 giorni (dal 16.03 al 20.03.2020) è stata allungata fino al 16.04.2020. Sono sospesi i versamenti nei confronti delle Pa, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Pertanto, i versamenti, in scadenza il 16.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.
- Filiere produttive individuate dal D.L. 18/2020. Sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione si allunga fino al 31.05.2020 per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
- Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020 (che slitta al 1.06.2020), o fino a 5 rate mensili di pari importo, dalla stessa data.
- Esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020, relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare entro il 31.05.2020 (in unica soluzione o entro 5 rate).
- Esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019. Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile
2019. - Esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019. Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Stessa sospensione per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
- Adempimenti fiscali per tutti i contribuenti. Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8.03.2020 al 31.05.2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30.06.2020, senza sanzioni.
- Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019. I ricavi o compensi percepiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare dichiarazione che ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta. Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31.07.2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
- Cartelle di pagamento per tutti i contribuenti. Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8.03.2020 al 31.05.2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
- Rottamazione-ter e definizione agevolata. Differito il termine del 28.02.2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue e del 31.03.2020 per la seconda rata del saldo e stralcio. I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31.05.2020.
- Acconti Irpef, Ires e Irap. La norma è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (acconti relativi al 2020). Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020, con il sistema “previsionale” non saranno richiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80% del dovuto riferito all’anno 2020.
- Enti non commerciali e religiosi che svolgono attività istituzionale non in regime d’impresa. Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza ad aprile e maggio 2020.