Contributo a fondo perduto e calcolo del fatturato

Per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, oltre a non aver superato la soglia di 5 milioni di ricavi nel 2019, è richiesto che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2020 ha chiarito che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, ossia quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica. In sostanza, rientrano nel calcolo le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato emesso in aprile (la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15.04, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo. L’Agenzia ha confermato che concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Le operazioni si considerano al netto dell’Iva, tranne nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (commercianti al minuto di generali alimentari e farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote).
La circolare 15/E ribadisce l’adozione degli importi “Iva compresa” anche per i contribuenti che operano nel regime del margine; invece non riprende lo stesso metodo per le agenzie di viaggio come peraltro è precisato nelle istruzioni al modello.