Contributi a fondo perduto

Pronti i chiarimenti per beneficiare del contributo a fondo perduto, l’agevolazione che il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Nella circolare n. 15/E del 13.06.2020 sono delineati i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.
L’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, alle società tra professionisti.
Tra i beneficiari possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto Covid-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono, invece, esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
I soggetti interessati a ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente e inviato esclusivamente tramite PEC.
Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di avere erroneamente percepito il contributo.