Contratti di appalto e ritenute

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro introdotte dal D.L. n. 124/2019.

La circolare n. 1/E/2020 fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione.

La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento. Il perimetro della nuova normativa.

La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che, nei contratti di appalto, forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, poiché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali, ad esempio, i condomini che, non detenendo beni  strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Forniti, inoltre, chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui
si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare chiarisce anche che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
Il documento precisa che il credito di imposta riconosciuto a titolo di bonus Renzi potrà essere compensato nel modello F24 dall’appaltatore e subappaltatore. Al contrario, è vietata la compensazione per i crediti derivanti da agevolazioni e crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori.