Chiarimenti sul Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28.09.2020, n. 60/E, ha fornito precisazioni in tema di Superbonus 110%.
In particolare, l’Agenzia ribadisce che il limite di spesa si calcola sommando i limiti dei singoli interventi.

Per i lavori realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio, si calcola prima un plafond complessivo, relativo all’intero edificio. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili. Così facendo potrà scontare una detrazione anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
L’Agenzia precisa, inoltre, che nell’ipotesi di interventi trainati volti al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
In relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, è possibile fruire del 110% indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio. Pertanto, le parti comuni non si calcolano nel limite delle due unità.
In tema di fotovoltaico si precisa che il limite di spesa di 48.000 euro deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Quindi i due limiti si possono sommare, unendo l’impianto fotovoltaico e il relativo sistema di accumulo integrato.
In relazione alla questione del limite di spesa per il rifacimento delle finestre, secondo l’Agenzia il limite massimo di detrazione è di 60.000 euro per immobile.