La principale novità del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020) per le attività interessate dalle restrizioni disposte dal Dpcm del 24.10.2020 afferisce alle particolari regole di determinazione dell’ammontare del beneficio: esso, infatti, dovrà essere quantificato non soltanto in base alla dimensione dell’impresa e all’entità dei danni subiti a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, ma anche per mezzo di parametri differenziati in ragione del settore di appartenenza.
È ciò che emerge dalla lettura dell’allegato 1 del D.L., che contempla 4 diversi coefficienti, attribuiti sulla base di una scala che, verosimilmente, è stata pensata tenendo conto del diverso impatto delle misure di restrizione sulle varie attività (limitazione, chiusura parziale, chiusura totale).
Preliminarmente bisogna verificare il rispetto dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge, ossia aver registrato un valore di fatturato ad aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019, ovvero aver iniziato la propria attività a far data dal 1.1.2019.
Poi si determina il coefficiente per il calcolo del contributo “base” in funzione dell’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (ossia, 20% se non si superano 400.000 euro, 15% se i ricavi sono maggiori di 400.000 euro ma non di un milione di euro, 10% se si oltrepassa il milione di euro).
Successivamente si calcola l’esatta differenza tra il fatturato realizzato ad aprile 2019 e quello relativo allo stesso mese del 2020.
Infine si individua il coefficiente del 100%, 150%, 200%, 400% correlato al settore di appartenenza.
A livello pratico si possono generare ristori variabili dal 10% al 80% del minor fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Sussiste il concreto rischio che, con il protrarsi dell’emergenza, nemmeno tali somme riusciranno a garantire la sopravvivenza delle imprese più colpite.