L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2020 e la risoluzione n. 13/E/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta del 60% riconosciuto sul canone pagato nel mese di marzo 2020 sugli immobili in locazione di categoria catastale C/1. In particolare, il bonus è escluso per gli immobili non accatastati come C/1 anche qualora gli stessi abbiano una destinazione commerciale.
Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario il materiale pagamento dell’affitto.
L’epidemia da Corona virus non rappresenta un valido motivo per non pagare il canone di affitto in relazione alle attività commerciali che hanno subito una limitazione allo svolgimento. Solo una rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il proprietario può consentire di ottenere una riduzione del corrispettivo dovuto, a fronte del mancato utilizzo dell’immobile. Il conduttore non può unilateralmente non versare il canone, o versarlo in misura ridotta, in quanto diventerebbe, in tal caso, inadempiente al contratto, con rischio di subire l’ingiunzione dello sfratto per morosità e la condanna al pagamento dei ratei non versati, maggiorati di interessi e delle spese processuali.