Dal 1.01.2020 è entrato in vigore l’art. 45-bis previsto dal regolamento UE 2018/1912, che ha introdotto novità in merito alla documentazione da acquisire nei trasporti connessi alle transazioni intracomunitarie, per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva.
Più in particolare, è previsto che, per l’esenzione iva della cessione intracomunitaria, sono requisiti sostanziali il numero della partita Iva dell’acquirente e la dichiarazione nel modello Intrastat cessioni.
Inoltre sono previste regole specifiche per l’individuazione della cessione intracomunitaria nell’ambito di più cessioni concatenate, realizzate con un unico trasferimento delle merci dal primo fornitore all’acquirente finale; è anche introdotto il regime “call off stock” per semplificare i trasferimenti intracomunitari di merci in base ad accordi di successiva vendita.
Secondo Assonime (circolare n. 29 del 19.12.2019) le nuove disposizioni non sostituiscono gli orientamenti in materia dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 110 dell’8.04.2019).