La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 179 e seguenti L. 197/2022) consente la definizione agevolata degli atti di accertamento, sia con l’adesione sia con l’acquiescenza agevolata.
Il vantaggio, nell’adesione, è rappresentato dalla riduzione della anzione a 1/18 del minimo, mentre nel caso di acquiescenza la riduzione è a 1/18 dell’importo irrogato.
Il versamento si effettua in 20 rate trimestrali, a partire dal 31.03.2023.
La misura si applica agli atti già notificati, non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023.
Al momento l’acquiescenza agevolata non è ancora utilizzabile, ma se si lascia decorrere il termine per la proposizione del ricorso, viene a scadere anche il termine per fruire della sanatoria (salvo proroghe).
Si ritiene che i ricorsi presentati dopo il 1.01.2023 non impediscano l’acquiescenza agevolata agli atti di accertamento, ma non è da scartare la proposizione del ricorso in via cautelativa, al fine di evitare la definitività dell’atto, valutando il da farsi non appena il quadro normativo sarà delineato.