Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’altra istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, nel caso in cui il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione (commi 1-4).
In alternativa, gli stessi contribuenti (titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio
nazionale), sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, possono accedere a un diverso contributo, correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia almeno del 30 per cento. Chi è stato ammesso al cfp Sostegni (determinato – ricordiamo – in funzione del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019) e riceve, in automatico, l’indennizzo di cui ai commi 1-4, può richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante; invece, se l’istanza dà luogo a un contributo inferiore al precedente, alla stessa non verrà dato seguito.
Alle medesime categorie di contribuenti, infine, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. L’indennizzo sarà determinato, entro il tetto di 150mila euro, applicando alla differenza tra i due risultati d’esercizio, al netto dei vari ristori, sostegni e contributi anti Covid già ricevuti, la percentuale, che sarà anch’essa individuata con Dm. Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; l’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021 (commi 16-27).