Contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni

L’art. 1 D.L. 41/2021 prevede che hanno diritto a percepire il contributo a fondo perduto i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con partita Iva attiva al 23.03.2021.

Condizione per beneficiare della misura è avere conseguito nel 2020 un ammontare medio mensile del fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente.

Il rispetto di tale requisito, tuttavia, non è richiesto ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 31.12.2018.
Se la disposizione sembra sufficientemente chiara nella sua articolazione, diverse incertezze possono sorgere in merito a talune fattispecie non codificate. È, ad esempio, il caso dei soggetti che hanno cessato la partita Iva nel 2019 per poi riaprirla nel corso del 2020, anche verosimilmente per l’esercizio della medesima attività. Si ritiene che il contribuente, in assenza di specifica indicazione in senso contrario, possa rientrare nel novero dei soggetti che hanno avviato l’attività a far data dal 1.01.2019 e che, quindi, maturi il diritto alla percezione del contributo indipendentemente dal rispetto del summenzionato requisito. In merito alla quantificazione dell’ammontare, conseguentemente, il fatturato realizzato per mezzo della posizione cessata non rileverebbe: il contribuente, quindi, avrebbe diritto a percepire l’importo minimo di 1.000 euro, previsto dal c. 6 della norma.
Un’ulteriore fattispecie attiene a quei soggetti che hanno variato la tipologia di attività svolta tra il 2019 e il 2020: anche questo caso non è specificamente contemplato né dalla disposizione normativa né dalla guida varata dalle Entrate. Si ritiene che – in assenza di una specifica preclusione – l’accesso al contributo debba essere consentito nel rispetto delle condizioni generali individuate dalla norma:
– occorrerà preliminarmente verificare, rispetto all’anno precedente, un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% e, in caso positivo, determinare l’ammontare del contributo spettante applicando a tale differenza i coefficienti “dimensionali” previsti dal c. 5.

Per quanto riguarda, infine, ulteriori casi particolari può essere utile fare riferimento alla circolare delle Entrate n. 22/E del 21.07.2020 che, in merito all’analogo contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del decreto Rilancio, tratta una ampia casistica di fattispecie, tra le quali il caso, molto comune e risolto positivamente, del diritto alla percezione dell’indennizzo da parte di società in liquidazione volontaria.