La legge di Bilancio 2021 ha modificato il processo di erogazione del contributo legato alla legge Sabatini: potrà essere erogato in un’unica soluzione in tutte le circostanze. Con la circolare 10.02.2021, n. 434 il Mise ha fornito tutti chiarimenti applicativi sulla modalità di erogazione. Prima il Decreto Crescita e, successivamente, il Decreto Semplificazioni avevano apportato delle innovazioni alle modalità di erogazione dell’incentivo. Nel primo caso, l’erogazione unica era stata regolamentata per i soli finanziamenti fino a 100.000 euro.
Il Decreto Semplificazioni aveva esteso la stessa facoltà a tutti i finanziamenti deliberati per un importo non superiore a 200.000 euro e per tutti gli investimenti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo e realizzati in osservanza di industria 4.0, a prescindere dal valore del finanziamento deliberato.
La legge di Bilancio 2021, infine, estende questa possibilità a tutti i beneficiari dell’agevolazione, senza alcun discrimine. Per tale finalità, la norma impegna 370 milioni per il solo 2021. La circolare ministeriale ha, però, confermato che tale agevolazione decorre dal 2021. Pertanto, l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese, alle banche e agli intermediari finanziari, prima di tale anno, potrà avvenire solo per quelle presentate: a) dal 1.05.2019 e fino al 16.07.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro; b) dal 17.07.2020 e fino al 31.12.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro. Il Mise ha poi modificato in diversi punti il testo della precedente circolare del 15.02.2017, n. 14036. Rilevante, sotto tale profilo, è la modifica secondo cui si è stabilito l’aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi maggiorati a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Si chiarisce, inoltre, che per attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo, nel caso di domande trasmesse dalle Pmi alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1.01.2021 e che non presentino i requisiti per l’erogazione unica, la Pmi dovrà compilare, in via esclusivamente telematica, una richiesta unica di erogazione del contributo.