Sanzioni e corrispettivi telematici

La Guardia di Finanza, con la circolare n. 2017/2021, ha chiarito il quadro sanzionatorio per i corrispettivi telematici dopo l’intervento della legge di Bilancio 2021 e ha aggiornato i fac-simile di processo verbale di constatazione.
In particolare, ora, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o se sono stati memorizzati o trasmessi dati incompleti o non veritieri, si applica, per ogni operazione, la sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, applicando un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti della certificazione.
Si applica la medesima sanzione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e serverRT, quando il corrispettivo non è annotato  nel “registro di emergenza”.

Inoltre, è stato chiarito che la memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente devono essere realizzati non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Quindi, sarà sempre necessario l’emissione del documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi.