Dal 1.01.2021 è in vigore una nuova nozione di credito deteriorato che identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la propria banca.
Le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le amministrazioni
pubbliche) e, nel contempo, l’obbligazione sia considerata “rilevante”, ossia abbia superato una prefissata soglia di materialità.
Dal 1.1.2021 la soglia diventa più stringente e la classificazione come credito deteriorato avverrà automaticamente per arretrati relativi a uno o più finanziamenti di ammontare superiore a 500 euro (soglia assoluta) che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca (soglia relativa).
Per le persone fisiche e le Pmi con esposizioni nei confronti della stessa banca di un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro (cosiddette esposizioni al dettaglio), la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro.
Nel caso di gruppi bancari, la soglia si calcola sommando tutte le esposizioni nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo; pertanto, il “default” presso una singola entità può determinare un’analoga classificazione anche da parte delle altre banche e intermediari appartenenti allo stesso conglomerato.
La classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione, comporta l’automatico default di tutte le esposizioni dell’impresa.
Lo stato di deterioramento di un’impresa, inoltre, può ripercuotersi negativamente su un soggetto connesso per effetto di un legame giuridico o economico (effetto contagio).
L’uscita dallo stato di “credito deteriorato” può avvenire trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione. Durante questo periodo la banca è tenuta a valutare l’effettività e la permanenza del miglioramento della qualità creditizia del cliente.
Pur in assenza di arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la banca è tenuta a classificare la posizione in default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie, ovvero l’impresa non sia comunque in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.
La nuova disciplina non modifica sostanzialmente i criteri di segnalazioni alla Centrale dei rischi e non determina nessun divieto di sconfinamento se questo è consentito dalla banca.