Il cambio di interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla legittimità della detrazione da ecobonus per gli immobili locati e gli “immobili merce” posseduti dalle imprese (Ris. 34/E/2020) non ha effetti solo sui contenziosi in corso ma anche sulla possibilità, per chi non ha sfruttato il bonus temendo di incorrere in un accertamento, di appropriarsi di quanto a suo tempo rinunciato.
La mancata dichiarazione si può correggere con l’integrativa e con la successiva compensazione del credito. La comunicazione all’Enea a fine lavori si può sanare con la cosiddetta “remissione in bonis” (art. 2, D.L. 16/2012).
Si possono, dunque, valutare le possibilità di recupero per le imprese che, pur avendo tutti i requisiti per accedere al bonus, si sono astenute prudenzialmente dal considerarlo in dichiarazione.