L’art. 10 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa. Tuttavia, per valutarne la convenienza, non basta prendere in esame soltanto i parametri tributari.
La rivalutazione, sia per i beni materiali che immateriali, potrà essere effettuata innanzitutto ai soli fini civilistici senza oneri fiscali e sarà imputata direttamente ad incremento del patrimonio netto.
In via facoltativa sarà possibile ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori importi iscritti in bilancio, con un costo alquanto contenuto; infatti il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata (salvo il caso di cessione) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
In sintesi, la norma in questione si differenzia favorevolmente dalle precedenti per le seguenti caratteristiche:
- possibile rivalutazione ai soli fini civilistici di tutti i beni d’impresa indicati;
- possibilità di rivalutare distintamente anche i singoli beni materiali;
- costo ridotto al 3%, per il riconoscimento fiscale;
- rateizzazione triennale del pagamento dell’imposta sostitutiva e possibilità di compensazione tramite F24;
- riconoscimento dei valori fiscali ai fini dell’ammortamento già dal 2021.