Con le dichiarazioni presentate quest’anno si applicano per la prima volta le principali novità sui reati tributari. In molti casi, infatti, le modifiche apportate dal collegato fiscale dell’anno scorso (D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019) concernono i delitti dichiarativi.
Tali modifiche, pur essendo entrate in vigore il 25.12.2019, in realtà trovano applicazione con la presentazione – o con l’omissione – delle dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva relative al 2019.
Le modifiche ai reati, in alcuni casi, sono molto delicate e pongono seri interrogativi di opportunità legislativa: si pensi che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi viene equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, all’atto di terrorismo con ordigni esplosivi e la dichiarazione contenente false fatture con un’evasione di poco superiore ai 20.000 euro diventa più grave del sequestro di persona oppure dell’atto di terrorismo – sempre con ordigni esplosivi – contro la sede della Presidenza della Repubblica o di organi del Governo!
Risponde di dichiarazione infedele chiunque (e non solo i titolari di partita Iva o i soggetti tenuti all’istituzione delle scritture contabili) indica in una delle dichiarazioni annuali relative ai redditi o all’Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100mila euro (in passato l’importo era di 150.000);
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro (in passato tale importo era di 3 milioni).
Le dichiarazioni fraudolente si realizzano, invece, con due differenti metodologie illecite: l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, e con altri artifizi.
Nel primo caso la nuova pena è particolarmente severa: reclusione da 4 a 8 anni. Il delitto si compie non solo utilizzando fatture non veritiere ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ad esempio, le note spese). Occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, oppure che riferiscano l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Viene prevista solo un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro.
Per l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione) la nuova pena è la reclusione da 3 a 8 anni (in passato da 18 mesi a 6 anni).