La L. 160/2019 ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1.07.2020, prevedendo 4 valori, fra loro alternativi al posto dell’unico attualmente in vigore. In sostanza, è previsto un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.
I mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020 sconteranno un valore corrispondente non al 30%, ma al 25% dei 15.000 km. Questa percentuale si innalza al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi.
Dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km saranno ulteriormente penalizzati.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2020 sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due tabelle di valori: quelli validi fino al 30.06 e quelli in vigore dal 1.07.2020
(aggiornati in parte il 4.02) che considerano il valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell’emissione di Co2.
Secondo l’Aniasa, che rappresenta i soggetti noleggiatori, il nuovo regime dovrebbe essere applicato solo se l’immatricolazione è avvenuta dal 1.01.2020 e il contratto di concessione in uso promiscuo è datato dal 1.07 in poi.