La sospensione dell’attività o la sua drastica riduzione dovuta all’emergenza sanitaria comporta la scelta, da parte dei proprietari di immobili affittati, se accettare una riduzione del canone oppure richiedere il pagamento integrale dell’affitto, con il rischio, però, di non incassare nulla.
Si ricorda che non c’è alcun provvedimento governativo che autorizzi l’inquilino a sospendere il pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori (spese condominiali e per il riscaldamento), né ad autoridurne la misura. Tuttavia, per effetto della pandemia da Covid-19, il conduttore non è responsabile del temporaneo inadempimento e non gli possono essere addebitati interessi moratori, né altri importi a titolo di penale e/o risarcimento del danno.
La soluzione deve essere cercata in accordo con il locatore.
Il locatore può considerare molte variabili, a volte anche soggettive: dalla precedente puntualità nei pagamenti dell’inquilino, al tipo di attività esercitata, fino alla concreta possibilità di trovare una collocazione alternativa all’immobile. Anche la variabile fiscale è da considerare a seconda della tipologia di locatore (privato cittadino, imprenditore, ecc.) e della categoria “fiscale” dell’immobile interessato (abitativo, commerciale, immobile patrimonio ex art. 90 del Tuir).