La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29.04.2020, per le quali spetta un credito d’imposta del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.
Queste prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell’addebito, fra semplice pulizia (soggette a reverse charge) e sanificazione (soggette ad iva esposta).
Occorre, pertanto, che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura con applicazione del regime di iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta in tutti i casi.
Oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, eventuali errori potranno rendere incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta.