La proroga dei termini dei versamenti di aprile e maggio scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti.
L’art. 8, c. 1, del D.L. 08.04.2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno, prevede che la verifica della diminuzione in ragione del 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di
euro) riguarda il fatturato ed i corrispettivi e non i ricavi e compensi come invece risultava nei testi resi noti nei giorni precedenti.
In sostanza imprese e professionisti (secondo la relazione tecnica: i titolari di partita iva) devono verificare il fatturato del mese di marzo 2020 e controllare se risulta diminuito di almeno il 33% rispetto a quello di marzo 2019 e ripetere la medesima verifica per i mesi di aprile 2020 e 2019.
Qualora la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi abbia subito tale scostamento scatta il rinvio dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, iva e contributi previdenziali ed assistenziali.
Il legislatore non ha fatto riferimento alla liquidità e quindi all’incasso dei corrispettivi risultanti dalle fatture, come da più parti era stato auspicato. Sarebbe stato troppo complicato rilevare la diminuzione di liquidità se pensiamo ai milioni di contribuenti in contabilità semplificata e alle imprese agricole che contabilizzano soltanto le fatture.