Dopo i contenuti ufficiosi del decreto annunciato nella serata del 21/03/2020, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in diretta Facebook, è stato finalmente pubblicato il DCPM in Gazzetta Ufficiale.
Escluse dalla chiusura una serie di attività ritenute strettamente necessarie, la cui lista è stata però oggetto di integrazioni e modifiche fino alla serata di domenica 22 marzo, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22.03.2020.
Pertanto solo oggi riusciamo a dare delle informazioni certe a tutta la clientela coinvolta.
Nel dettaglio:
L’articolo 1, lettera a), del D.P.C.M. esclude dalla sospensione le attività professionali, ricordando altresì che, per le attività commerciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dal precedente D.P.C.M. 11.03.2020.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) [….] Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto.
Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Passando alla sospensione delle attività PRODUTTIVE di cui al DCPM del 22/03/2020, nell’allegato 1 vengono elencate le attività produttive industriali e commerciali che possono continuare ad essere svolte: il suddetto elenco, tuttavia, potrà essere modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ecco l’elenco delle attività produttive / professionali consentite (di cui al DCPM 22/03/2020) Codici ATECO
Tutte le attività non ricomprese nell’elenco sono da considerarsi “Sospese” fino alla data del 3/04/2020 salvo nuovi eventuali provvedimenti.
Tutte le disposizioni di cui sopra producono effetto sin da oggi, lunedì 23 marzo, e fino al 3 aprile.
Il D.P.C.M., a fronte delle esposte criticità, ha innanzitutto espressamente previsto che le imprese le cui attività sono sospese possano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Raccomandiamo tutta la clientela di rispettare quanto prescritto dal Governo.
In ogni caso, per le attività alle quali è concesso di continuare la propria attività , è INDISPENSABILE rispettare l’accordo condiviso da Confrindutria e Sigle sindacali (trasmesso in allegato con ns. precedente mail) per il rispetto scrupoloso delle norme a garanzia sanitaria dei lavoratori impiegati nei cicli produttivi.