Il Governo, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha approvato il decreto legge “Cura Italia” che mette a disposizione 25 miliardi di euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e cittadini. Il testo dovrebbe essere pubblicato oggi (17.03.2020) in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si sintetizzano le disposizioni più significative.
- Sospensione versamenti. In totale sono 16 le filiere (art. 58 del D.L. 17/2020) per le quali è prevista la sospensione fino al 31.05.2020 dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo 2020. Per tali filiere la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori. In questo secondo grande gruppo rientra anche il commercio al dettaglio.
- Indennità lavoratori autonomi. Per il mese di marzo 2020 è prevista un’indennità di 600 euro per tutti i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23.02.2020, co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, commercianti e artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1.01.2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019) e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50.000 euro).
- Cartelle esattoriali e pace fiscale. Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali. Il pagamento sarà quindi dovuto in unica soluzione entro il 30.06.2020. Inoltre, è stato allargato a tutto il territorio nazionale il rinvio della rata della rottamazione-ter, scaduta il 28.02.2020, e del saldo e stralcio, che scadrà il 31.03.2020. In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1.06.2020.
- Fatturazione elettronica. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.
- Saldo Iva. Per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto il 16.03, ma che si può ancora pagare entro il 20.03, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione possono eseguire il pagamento entro il 30.06.2020 versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03. Si può anche spostare il pagamento al 30.07 maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.
- Dichiarazione Iva. La dichiarazione Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30.04 si potrà presentare entro il 30.06.2020.
- Blocco delle compensazioni. Il decreto non ha prorogato l’entrata in vigore del blocco per l’utilizzo della compensazione dei crediti fiscali, introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Di conseguenza, imprese e professionisti potrebbero avere gravi problemi di liquidità derivanti sia dal coronavirus, sia da tali restrizioni.
- Ritenute per professionisti. Società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400.000 euro non devono versare le ritenute (per tali compensi) fino al 31.03.2020.
- Licenziamenti sospesi per 2 mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge è precluso per 2 mesi l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. In questo periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.
- Premio per dipendenti. Da aprile 2020 sarà introdotto un premio di 100 euro per chi resta in ufficio. La misura vuole incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (da remoto). Il premio non sarà però per tutti: la norma assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40.000 euro. Il “premio” sarà corrisposto dai sostituti
d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. - Fondo di garanzia Pmi. La dote per il potenziamento del Fondo di garanzia Pmi dovrebbe salire, nella versione definitiva, da 1 a 1,2 miliardi. Per 9 mesi l’accesso al Fondo sarà gratuito. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni.
- Fondo promozione. Sono previsti fondi per 150 milioni di euro per la promozione del made in Italy.
- Termini di accertamento e contenzioso. La decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso è prorogata di 2 anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31.12 ma alla fine del 2022. Sulla proroga dei termini di impugnazione nel contenzioso tributario non è, invece, ancora chiaro se per il contribuente operi sino al 15.04 ovvero al 31.05.
- Risparmiatori danneggiati. I cittadini danneggiati dalle banche poste in liquidazione avranno tempo fino al 18.06.2020 (il termine è attualmente fissato al 18.04.2020) per richiedere l’indennizzo del Fir, il fondo specifico per i risarcimenti.