Riporto delle perdite per semplificati

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 45 dell’11.02.2020, si è espressa sul regime transitorio previsto per i contribuenti semplificati nel 2017 e 2018 sul riporto delle perdite.
In particolare, ha ricordato che le perdite d’impresa per i contribuenti che hanno applicato il regime di contabilità improntato al criterio di cassa, non compensate nel triennio 2018-2020, possono essere compensate nei periodi successivi in base al sistema di riporto senza limiti di tempo, ma nella misura dell’80%. Nel caso di cessazione dell’attività nel 2018, è ammessa la deduzione integrale, fino a concorrenza del reddito imponibile, delle perdite derivanti dal periodo d’imposta 2017, generate per effetto dell’imputazione integrale delle rimanenze nel periodo 2018 in base al criterio di cassa.