Rispondendo all’interpello n. 45/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti in contabilità semplificata possono dedurre integralmente la perdita d’impresa nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività. Infatti, in questo caso, l’incasso certo di tutte le rimanenze finali, dovute alla cessazione dell’attività, fa venir meno le cautele previste a presidio del gettito erariale.
Più in particolare, la diluizione della perdita 2017 nei tre esercizi previsti dalla norma, costituirebbe un’ingiustificata penalizzazione per il contribuente che cessa l’attività prima del compimento di tale triennio, poiché si vedrebbe privato della possibilità di recuperare (fiscalmente) parte del costo riferito a quelle rimanenze che hanno generato (nel corso del 2017) la perdita d’impresa prodotta. Inoltre, l’incasso nel 2018 di quelle stesse rimanenze finali, con il loro integrale assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di cessazione dell’attività, consente di evitare ogni pericolo di perdita di gettito ai danni della stessa amministrazione finanziaria.