Le nuove regole sugli appalti introdotte dalla L. 157/2019, in modifica dell’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997, non si dovrebbero applicare ai contratti di somministrazione di manodopera.
Anche se la previsione della norma sembra, in effetti, essere talmente ampia da includere anche la somministrazione, occorre fare attenzione al fatto che la legge richiede – a monte – che il committente abbia deciso di affidare al terzo il compimento di “opere e servizi”.
Questo aspetto, sottovalutato dall’agenzia delle Entrate, escluderebbe la somministrazione dal campo di applicazione della norma, in quanto tale fattispecie, per espressa previsione di legge (articolo 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 276/2003) si concretizza come una “fornitura professionale di manodopera” (ipotesi distinta dal compimento di un’opera o un servizio).