Nel corso del forum dei commercialisti, la Guardia di Finanza ha fornito chiarimenti dopo l’intervento normativo che ha modificato dal 1.01.2020 il regolamento 282/2011, introducendo l’art. 45-bis, destinato a stabilire presunzioni, relative alla prova del trasferimento dei beni da un Paese comunitario a un altro.
In particolare, nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, la dichiarazione di arrivo della merce, resa dall’acquirente con riferimento anche alle cessioni “franco destino” può costituire un documento probatorio a sostegno dell’effettiva esecuzione dell’operazione.