Dal 1.01.2020 per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova.
Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto, per ogni trasporto, la documentazione elencata all’art. 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.