Per la prima volta dall’entrata in vigore alla fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell’art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l’Iva degli acquisti
effettuati nell’ultimo mese (trimestre) dell’anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell’anno successivo.
In realtà l’impedimento all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva nel mese (trimestre) in cui l’operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica “a cavallo d’anno”, mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione temporale,
per le altre liquidazioni nel corso dell’anno.
Come infatti specificato dall’art. 1 del Dpr 100/1998, “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di cquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del Dpr. n. 633/1972.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
L’articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell’Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d’anno. Se è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell’anno, di far concorrere l’Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuare a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.